Circolare - 20/05/2010 - Prot. n. 44814 - Certificato di approvazione ADR
OGGETTO: Rilascio o rinnovo del certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa".
Come è noto il rilascio o il rinnovo del certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 per i veicoli che effettuano il trasporto di merci pericolose su strada è subordinato alla rispondenza delle caratteristiche dei veicoli a quanto richiesto dalla parte 9 dell'ADR fatto salvo, ovviamente, quanto previsto dalle misure transitorie del capitolo 1.6.
In particolare, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura antibloccaggio, si rammenta che dal 1° gennaio 2010 occorre attenersi a quanto prescritto con la nota d) della tabella riepilogativa di cui al capitolo 9.2 dell'ADR edizione 2009.
Ciò premesso, al fine di dare riscontro ai quesiti posti da vari Uffici periferici circa il rinnovo o il rilascio del certificato di approvazione mod. DTT 306, nell'ambito dell'attuale quadro normativo, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
A. Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997
Come è noto, i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 1997 con codice EX/II, EX/III, FL, OX o AT sono rispondenti all'ADR.
Conseguentemente tali veicoli sono rispondenti alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n. 13 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata, applicabile alla data della loro prima immatricolazione.
Pertanto non sono necessari ulteriori verifiche riguardante il dispositivo di frenatura antibloccaggio.
B. Veicoli immatricolati per la prima volta tra il 1993 e il 1997
Per i veicoli immatricolati per la prima volta tra il 30 giugno 1993 e 1° gennaio 1997 particolare attenzione deve essere posta nel caso di primo rilascio del certificato DTT 306.
Occorre verificare che il sistema di frenatura antibloccaggio di cui sono equipaggiati i veicoli sia di categoria 1 e che il sistema di frenatura antibloccaggio di cui sono equipaggiati i rimorchi sia di categoria A.
Qualora tale verifica non sia riscontrabile dalla carta di circolazione o da altra documentazione (quale DGM405, verbali di approvazione ecc.) l'Ufficio dovrà acquisire una dichiarazione come previsto dall'ultimo capoverso del punto 9.1.2.1 dell'ADR che recita:
"Quando i veicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio, il costruttore o il suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato 5 del Regolamento ECE n. 13. Questa dichiarazione deve essere presentata alla prima ispezione tecnica."
C. Veicoli immatricolati prima del 1° luglio 1993
Per i veicoli immatricolati prima del 1° luglio 1993 occorre verificare che siano conformi al minimo alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE n. 13 serie di emendamento 06 o della Direttiva 71/320/CEE, così come modificata dalla Direttiva 91/422/CEE.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli