Circolare - 28/05/2010 - Prot. n. 0047905/23.18.01 - Conversione di patenti
OGGETTO: Conversione di patenti di guida rilasciate in Albania e in altri Stati extracomunitari.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 0047905/23.18.01
Roma, 28 maggio 2010
OGGETTO: Conversione di patenti di guida rilasciate in Albania e in altri Stati extracomunitari.
Alcuni Uffici della Motorizzazione Civile hanno segnalato che si sono verificati dei casi di richiesta di conversione di patente albanese di categoria B o C, conseguita in età inferiore a diciotto anni.
Poiché dall'esame delle notizie tecniche inviate dall'Autorità albanese, in occasione della definizione dell'Accordo per la conversione reciproca delle patenti di guida, si evince che la patente di categoria B albanese si consegue a diciotto anni e la categoria C a diciannove, si invitano codesti uffici, qualora si dovessero presentare i casi segnalati, a chiedere alla competente Autorità estera specifiche informazioni, utilizzando il numero di fax fornito per acquisire le Attestazioni, circa l'età del conseguimento dell'abilitazione da convertire, sottolineando l'incongruenza rispetto alle informazioni qui trasmesse.
Inoltre codesti Uffici dovranno inviare a questa Sede la documentazione relativa ai casi in esame, affinché sia possibile segnalare ufficialmente alle Autorità albanesi la frequenza del fenomeno.
Con la precedente circolare n. 75579/23.18.01 del 29/07/2009, concernente l'applicazione dell'Accordo per la conversione reciproca delle patenti di guida fra Italia e Albania, è stato disposto, fra l'altro che "In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana, ottenuta per conversione, può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione. In tali casi si suggerisce di far apporre all'utente una firma in calce ad una dicitura del tipo "il rilascio della patente italiana è subordinato all'esito di esami di revisione (Accordo Italia - Albania - art. 4, paragrafo 2°)". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.".
Tale disposizione ha creato delle difficoltà ad alcuni Uffici periferici e pertanto, a rettifica di quanto riportato, si stabilisce quanto segue.
L'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
Pertanto, in presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che, contestualmente alla consegna della patente italiana ottenuta per conversione, viene disposto ed anche notificato all'interessato un provvedimento di revisione. Il provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo del predetto art. 4 dell'Accordo, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella albanese.
Si precisa che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente albanese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo concluso fra Italia e Albania, e la patente italiana, ottenuta per conversione, viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del codice della strada.
Si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Albania. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, 1° comma lett. b, del codice della strada). La patente albanese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo Italia - Albania.". Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
Si precisa che la procedura illustrata deve essere applicata in tutti i casi di conversione di patente extracomunitaria, quando il titolare è residente in Italia da più di quattro anni, poiché il mancato esercizio alla guida per un periodo di tre anni fa sorgere dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica alla guida (art. 128 del codice della strada).
Le disposizioni illustrate rettificano quanto precedentemente disposto in altre circolari, se in contrasto (cfr. in particolare circ. 435/23.18.01 del 21/09/2009: conversione patenti di guida di El Salvador).
Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli