Circolare - 19/10/2011 - Prot. n. 29646 - Conversione patenti di guida
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. SRI LANKA.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 29646/23.18.01
Roma, 19 ottobre 2011
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. SRI LANKA.
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato in data 14.10.2011, con nota n. 2516/282971, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 14 novembre 2011.
Per opportuna conoscenza, si trasmette copia del predetto Accordo (all. 1) completo di tutti allegati necessari per la sua applicazione, eccetto le copie dei modelli di patenti italiane.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 14 novembre 2016.
Pertanto si fa presente agli Uffici della Motorizzazione Civile che, a decorrere dalla data suddetta, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza e alla III Tabella di equipollenza, che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti srilankesi alle categorie di patenti italiane.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la II Tabella di equipollenza va utilizzata per le patenti rilasciate in Sri Lanka su modello conforme a quello di cui al punto 3) dell'elenco modelli di patenti di guida; la III Tabella deve invece essere presa come riferimento per la conversione delle patenti rilasciate su modelli di cui ai punti 1) e 2), (sempre del citato elenco) in cui sono presenti le vecchie categorie di patenti srilankesi.
Si fa presente che il rilascio della patente srilankese conformemente all'esemplare di cui al punto 3) dell'elenco ha avuto inizio nel corso dell'anno 2009.
Per agevolare le operazioni di conversione, sono allegate all'Accordo le fotocopie dei tre facsimile delle patenti srilankesi valide ai fini della conversione, individuate nell'elenco modelli di patenti di guida. La prima di colore giallo-senape, la seconda grigio chiaro e la terza di tre colori, verde, giallo e rosa sfumati.
Si precisa inoltre che potrebbero essere presentate per la conversione patenti srilankesi in cui (secondo previgenti normative) non è riportata alcuna data di scadenza; in tal caso si è in presenza di documenti di guida con validità illimitata. Tale fattispecie potrà comunque essere confermata dal Certificato di validità e autenticità di seguito specificato.
In applicazione dell'art. 8, paragr. 2 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di autenticità e validità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari srilankesi presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte srilankese e allegato alla presente circolare (All. 2.) Si fa presente che detto Certificato contiene varie utili informazioni sul documento da convertire e comprende anche la fotocopia e la traduzione del documento.
Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare srilankese per richiedere la certificazione in esame.
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di autenticità e validità.
La patenti srilankesi convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:
Ambasciata di Sri Lanka
Via Adige 2 - 00198 Roma.
Si indicano anche i recapiti telefonici di detta Ambasciata forniti dalla stessa:
tel. 06 8554560 - 06 8840801 fax 06 84241670.
Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.
La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo). Detta data è rilevabile sul certificato di validità e autenticità della patente, al punto 5).
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti srilankesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti srilankesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Infine si richiama l'attenzione sull'art. 4 paragr. 2 dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente srilankese residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, codesti Uffici informano opportunamente i medesimi che il rilascio della patente italiana per conversione può essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione, quindi contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione.
Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 4, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella srilankese.
Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente srilankese, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 7 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130, 1° comma, lett. b), del Codice della Strada.
Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 4, paragr. 2 dell'Accordo Italia - Sri Lanka.
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, 1° comma, lett. b, del C.d.S.). La patente srilankese oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 7 dell'Accordo Italia - Sri Lanka)."
Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.
Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare n. 29646 del 19/10/2011
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare prot. n. 29646/23.18.01 del 19.10.2011
Entrata in vigore Accordo Italia - Sri Lanka: 14.11.2011.
In vigore fino al 14.11.2016
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Allegato 1 alla circolare n. 29646 del 19/10/2011
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha l'onore di rivolgersi all'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka per proporre il seguente Accordo tra la Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Art. 2
La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 3
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Art. 4
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo successivo.
Il titolare di patente di guida srilankese converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Art. 5
La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Art. 6
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
b) nella Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka il "Department of Motor Traffìc" del Ministero dei Trasporti.
Art. 7
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
Art. 8
La competente Autorità srilankese che effettua la conversione può chiedere, in aggiunta alla documentazione di rito, la traduzione ufficiale della patente di guida italiana. La stessa Autorità può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche italiane, informazioni alle competenti Autorità italiane ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.
La competente Autorità italiana che effettua la conversione della patente di guida srilankese chiede, in aggiunta alla documentazione di rito, un Certificato di autenticità e validità della patente stessa rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica srilankese in Italia, sulla base di informazioni fornite dalla competente Autorità in Sri Lanka. Detto Certificato riporta la fotocopia e la traduzione della patente da convertire, inoltre dichiara la validità, l'autenticità, la data e la modalità di conseguimento del documento stesso.
Art. 9
L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Art. 10
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.
Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa tra le Parti Contraenti tramite uno scambio di Note. Il testo modificato entrerà in vigore con le stesse modalità di entrata in vigore previste per il presente Accordo.
Il presente Accordo avrà durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore.
Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato per un'ulteriore durata di cinque anni di comune intesa tra le Parti Contraenti, tramite uno scambio di Note, entro sei mesi dalla data di scadenza dell'Accordo stesso.
Qualora l'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka concordi su quanto precede, la presente Nota, scritta in italiano, con gli allegati tecnici, della quale sono parte integrante, e la Nota di risposta dell'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, scritta in inglese, di eguale tenore, entrambi i testi facenti ugualmente fede, costituirà un Accordo, per scambio di Note, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka in materia di conversione di patenti di guida, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka i sensi della Sua più alta considerazione.
Roma il 18 maggio 2011
Aggiornata al dicembre 2010
I Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti srilankesi
ITALIA | SRI LANKA |
A1 | A1 |
A | A |
B (conseguita prima del 01/01/1986) * | A - B |
B (conseguita dal 01/01/1986 in poi) * | B |
C | C |
C - E | C - E |
D | D |
D - E | D - E |
* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.
Eventuali sottocategorie rilasciate in Italia
B1 | B1 |
C1 (C con codice 74) | B |
D1 (D con codice 75) | D1 |
Aggiornata al dicembre 2010
II Tabella di equipollenza
per la conversione delle patenti rilasciate in Sri Lanka dal 2009 in documenti italiani
SRI LANKA | ITALIA |
A1 | A1 |
A | A |
B | B |
B1 | - |
C | C |
C1 | B |
CE | CE |
D | C-D |
D1 | B |
DE | C-DE |
G1 | -- |
G | -- |
J | -- |
Aggiornata al dicembre 2010
III Tabella di equipollenza
per la conversione in documenti italiani delle patenti rilasciate in Sri Lanka prima del 2009 (vecchi modelli - vecchie categorie)
SRI LANKA | ITALIA |
A | CE-D |
A1 | B |
B | CE |
B1 | B |
C | B |
C1 | B |
D | A |
E | -- |
G | -- |
F | -- |
Modelli di patenti di guida
Modelli di patente di guida rilasciati in Sri Lanka elencati dal più vecchio al più recente.
1) modello di patente tipo carta di credito di colore giallo oro rilasciata fino al 1997.
2) modello di patente tipo carta di credito di colore grigio chiaro rilasciata fino al 2009.
3) nuovo modello di patente tipo carta di credito in tre colori (verde-giallo-rosa) rilasciata dal 2009.
Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.
1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto
4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47/CE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47/CE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.
10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47/CE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto ai punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.