Circolare - 27/02/2012 - Prot. n. 5303 - Immatricolazione veicoli
OGGETTO: Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0005303
Roma, 27 febbraio 2012
Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi.
A seguito di alcuni quesiti pervenuti sull'applicazione del disposto dalla circolare n. 4/2012, lettere D ed H, emanata in applicazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2012, si precisa che l'impresa interessata, sia che acceda al mercato per la prima volta, sia già in esercizio, ai fini dell'immissione in circolazione dei veicoli acquisiti in disponibilità, è tenuta a presentare l'Allegato 3 alla citata circolare n. 4/2011 all'ufficio provinciale della Motorizzazione competente per la sua sede principale, che rilascerà una copia dello stesso opportunamente vistata, da allegare al modello TT2119 di richiesta di immatricolazione o duplicato della carta di circolazione.
Peraltro, la richiesta di immatricolazione o di duplicato della carta di circolazione può essere avanzata, ai sensi del vigente Codice della Strada, ad un qualunque ufficio della Motorizzazione, purché l'impresa interessata abbia cura di specificarlo nell'Allegato 3, da presentare sempre, secondo la procedura di cui al precedente capoverso, all'ufficio competente per la propria sede principale, che, contestualmente al rilascio al richiedente della copia vistata di detto Allegato, ne darà comunicazione via e-mail all'ufficio di immissione in circolazione (specificato, come detto, nell'Allegato 3 stesso), che procederà immediatamente senza ulteriore documentazione. Cioè, in tali casi, è sufficiente la citata e-mail per l'ufficio dove si effettua l'immatricolazione o la duplicazione della carta di circolazione, che così procederà a queste operazioni senza che l'impresa interessata debba inserire nel modello TT2119 la copia vistata dell'Allegato 3 (nemmeno in fotocopia), né esibirla o altro.
Esplicito e formale "nulla osta" andrà invece richiesto, nel caso di primo accesso al mercato per cessione d'azienda o per cessione parco, da parte dell'ufficio della Motorizzazione competente per la sede principale del cessionario a quello competente per la sede del cedente.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero