Circolare - 16/09/2013 - Prot. n. 7065 - Art. 202 CdS
OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1
Roma, 16 settembre 2013
Oggetto: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.
Si fa seguito alle indicazioni già fomite con le circolari n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013 e n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19.08.2013, per fornire ulteriori direttive e precisazioni su numerose problematiche applicative che sono state rappresentate in questo primo periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'oggetto.
1. Pagamento in misura agevolata in caso di mancanza di copertura assicurativa
Nel caso di circolazione in violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S., il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Pertanto, conformemente alle nuove disposizioni dell'art. 202, comma 1, C.d.S., e come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013, se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, è sempre consentito il pagamento con lo sconto del 30 per cento. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria (1).
Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013, il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall'art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all'accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l'applicazione di una prassi uniforme sul territorio.
a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell'importo sopra indicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo dell'obbligazione solo nel caso in cui il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza (2).
b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l'ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento.
2. Pagamento con sconto del 30 per cento in caso di sospensione della patente
Come precisato nella nota n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013, il pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30 per cento non è ammesso quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Essendo tale condizione un parametro astratto per valutare la gravità dell'illecito, il beneficio del pagamento con lo sconto del 30 per cento è applicabile in caso di sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell'art. 223, comma 2, C.d.S., quando essa deriva da una violazione di una norma che non prevede astrattamente tale sanzione accessoria. Infatti, in tale caso, la sospensione di patente assume natura eventuale e cautelare e non può configurarsi come sanzione amministrativa prevista direttamente per la violazione commessa.
La stessa considerazione deve essere riconosciuta in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, di cui all'art. 216 C.d.S. In tali casi, infatti, la misura non è finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di sospensione della patente e, quindi, è da considerarsi meno grave rispetto alla violazione di una norma che prevede tale sanzione.
Il beneficio del pagamento scontato deve essere riconosciuto anche in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio mentre, in caso di recidiva, il beneficio può essere escluso solo se l'operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale, è a conoscenza dell'esistenza di un'altra violazione, già definita, che può dare luogo all'applicazione della sospensione della patente. In ogni caso di dubbio circa l'esistenza dei presupposti della recidiva, l'utente deve essere comunque ammesso al beneficio (3).
In ragione della circostanza che, sia pure astrattamente, la violazione preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di patente e, quindi, determini la gravità della stessa in base a tale sanzione, si deve escludere l'applicazione del beneficio del pagamento scontato anche nel caso in cui la violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria sia commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida (es. velocipede). A nulla rileva, infatti, come meglio sopra precisato, che la sanzione accessoria prevista in astratto dalla norma, in concreto, non trovi applicazione.
Per le medesime ragioni, quando una violazione che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è commessa da un trasgressore minorenne, il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispondere dell'illecito limitatamente alla sanzione pecuniaria, non può essere ammesso al beneficio del pagamento in forma scontata entro 5 giorni ma è in ogni caso tenuto a corrispondere la somma prevista per il pagamento in misura ridotta di cui al primo periodo dell'art. 202, comma 1, C.d.S.
3. Pagamento con sconto del 30 per cento in caso di confisca del veicolo
L'astratta previsione della confisca del veicolo quale sanzione amministrativa accessoria per la violazione di una norma del Codice, così come accade per la sospensione della patente, rappresenta un indice della gravità astratta della violazione che, secondo l'indicazione fornita dal legislatore con la richiamata modifica dell'art. 202 C.d.S., esclude la possibilità del pagamento scontato del 30 per cento sulla base di tale chiave ermeneutica, il beneficio del pagamento scontato resta comunque escluso anche nel caso in cui, per motivi contingenti, la confisca del veicolo, astrattamente prevista dalla norma violata, non possa essere in concreto disposta, ad esempio come accade nel caso del veicolo appartenente a persona estranea all'illecito.
4. Pagamento scontato in caso di rateizzazione
Il pagamento con lo sconto del 30 per cento previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 202 bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l' applicazione del beneficio.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE PUBBLICA SICUREZZA
Giuffrè
(1) In tali ipotesi, la somma versata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.
(2) In tali casi, il pagamento di ¼ della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall'organo di polizia stradale procedente ai sensi dell'art. 193, comma 2, C.d.S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell'art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell'occasione. l'ufficio procedente avrà l'onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell'illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell'ammontare previsto dal comma 2 dell'art. 193 C.d.S) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva.
(3) In tali casi, tuttavia, il trasgressore deve essere sempre informato che, in caso di accertata recidiva, verrà recuperata, ai sensi dell'art. 389 Regolamento C.d.S. la differenza tra quanto dovuto (con le eventuali maggiorazioni maturate) e quanto versato.
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