Circolare - 19/02/2014 - Prot. n. 3877 - Difformità dei dati anagrafici su documenti di cittadini stranieri
OGGETTO: Difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all'estero, o carenza dell'indicazione del luogo di nascita, ai fini dell'espletamento delle procedure per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 3877
Roma, 19 febbraio 2014
OGGETTO: Difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all'estero, o carenza dell'indicazione del luogo di nascita, ai fini dell'espletamento delle procedure per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida.
Con circolare prot. 20837 del 9 agosto 2013 sono state impartite istruzioni in merito alle procedure di conseguimento dei titoli abilitativi alla guida da parte di cittadini stranieri che esibiscono documenti non riportanti il luogo di nascita in cui detto luogo è scritto in maniera differente da quello riportato sul permesso di soggiorno.
Da un riesame della materia si ritiene di poter estendere le suddette istruzioni anche agli altri casi di rilascio dei predetti documenti (conversione, duplicato).
Si riporta, pertanto, il testo della predetta circolare opportunamente integrato con le nuove disposizioni.
Pervengono a questa Direzione Generale numerose segnalazioni di cittadini stranieri, nati all'estero, ai quali - in ragione dell'assenza, sui documenti esibiti, del luogo di nascita - è spesso impedito di espletare le formalità necessarie per acquisire un titolo di abilitazione alla guida.
Analoghe segnalazioni pervengono anche da taluni Comuni, presso i quali i predetti cittadini si rivolgono - su richiesta degli uffici della motorizzazione - per l'acquisizione del dato.
Al riguardo si dispone quanto segue.
PREMESSA
Appare utile prendere, quale punto di riferimento la normativa in materia di iscrizione del cittadino straniero nell'anagrafe della popolazione residente, e dunque utile al rilascio della carta di identità.
Sotto tale profilo, la normativa di riferimento è costituita dal DPR 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente": posto in generale l'obbligo, per tutti coloro che rendono le dichiarazioni anagrafiche, di comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento (cfr. art. 6), in sede di iscrizione anagrafica, il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente (cfr. art. 14). All'atto di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dunque, nella scheda riguardante il cittadino straniero sono indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno (cfr. art. 20, comma 2), che deve essere a tal fine esibito (cfr. art. 7).
Il cittadino straniero è quindi iscritto in anagrafe con i dati desunti dal passaporto o documenti equipollenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.
Si sottolinea che - poiché ai fini dell'iscrizione all'anagrafe o del rilascio del permesso di soggiorno, non è obbligatorio esibire il certificato di nascita - può accadere che, quando il luogo di nascita non sia riportato nei predetti documenti, la carta di identità sia rilasciata senza la relativa indicazione.
DISPOSIZIONI
Tanto premesso, si dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della motorizzazione procederanno come segue:
a) nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso;
b) nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti - al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero - gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Appare superfluo sottolineare che non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
La circolare prot. 20837 del 9 agosto 2013 è abrogata.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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