Circolare - 18/05/2011 - Prot. n. 12409 - Art. 51 della legge 120/2010
OGGETTO: Articolo 7, comma 7-bis, del D.L.vo n. 286/2005, introdotto dall'articolo 51 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Disposizioni attuative.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 12409
Roma, 18 maggio 2011
OGGETTO: Articolo 7, comma 7-bis, del D.L.vo n. 286/2005, introdotto dall'articolo 51 della legge 29 luglio 2010, n. 120. Disposizioni attuative.
Come è noto, l'articolo 51 della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha integrato l'articolo 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con l'inserimento del comma 7-bis, il quale prevede che, quando dalla violazione di disposizioni del Codice della Strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal citato articolo 7 e dall'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La previsione normativa e la verifica anzidette differiscono sotto vari aspetti da quelle previste dall'articolo 30 della legge n. 120/2010, che ha introdotto il comma 8bis dell'articolo 179 C.d.S., la quale ha come destinatari i titolari di licenza o di autorizzazione al trasporto o gli iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose, per oggetto l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso, e si riferisce a tutti gli incidenti stradali, anche con solo danni a cose, in cui sia rimasto coinvolto un veicolo che ricada nell'ambito di applicazione della Legge n. 298/1974, a prescindere dalla gravità dell'incidente.
L'obbligo della segnalazione di cui all'articolo 51 della Legge n. 120/2010, che in questa sede interessa esaminare, sorge, invece, solo nel caso di incidente dal quale sia derivata la morte di persone o lesioni gravi o gravissime e siano state violate disposizioni del Codice della Strada alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente categoria C o C+E.
In questo caso, poiché la norma integrata è l'art. 7 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente per oggetto il riassetto normativo dell'attività di autotrasportatore, la procedura in esame trova applicazione solo ai veicoli che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi e non anche al settore del trasporto di cose per conto proprio.
Si prenderanno in considerazione solo gli incidenti dai quali sia derivata la morte o lesioni gravi o gravissime e sia stata violata, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi e per il quale è richiesta la patente categoria C o C+E, una o più norme del Codice della Strada connesse con la dinamica del sinistro.
La verifica è effettuata - su strada o d'ufficio per gli aspetti documentali non verificabili sul luogo e nell'immediatezza del fatto - nei confronti del vettore e del committente, nonché del caricatore, e del proprietario della merce, dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto alla rilevazione e/o ricostruzione del sinistro, e riguarderà il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'articolo 7 in esame e cioè:
- l'eventuale esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto da parte del vettore, ovvero la violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nel titolo abilitativo;
- la corretta compilazione della scheda di trasporto quando non sia stato stipulato il contratto in forma scritta;
- la compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli articoli 142 e 174 del Codice della Strada.
Qualora fosse accertata la violazione degli articoli 61, 62, 164 e 167 del C.d.S., si procederà altresì alla verifica del contratto di trasporto, ovvero della scheda di trasporto o della documentazione equipollente, al fine di verificare che non siano state dettate disposizioni incompatibili da parte del vettore, del committente e del proprietario della merce con il rispetto dei predetti articoli del Codice della Strada.
Resta fermo che il caricatore è in ogni caso ritenuto responsabile, senza ulteriore attività di indagine.
Relativamente ai tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174, l'eventuale corresponsabilità del vettore andrà accertata mediante l'esame delle risultanze del cronotachigrafo, analogico e/o digitale, del giorno del sinistro e dei 28 giorni precedenti, che il conducente deve avere con sé ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 3821/85.
Entro il termine di quindici giorni, dalla definizione dell'incidente e/o dalla contestazione delle violazioni eventualmente accertate nel corso della verifica nei confronti dei vari soggetti della filiera, l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore, comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, per mezzo del modello allegato, oltre ai dati del sinistro, anche i dati identificativi del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce specificando, per ognuno di tali soggetti, se siano state contestate violazioni a loro carico.
La predetta Direzione Generale, ricevute le comunicazioni di cui sopra, procede, nei confronti dei soggetti della filiera, alla verifica del rispetto delle norme previste dall'articolo 83bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di quanto previsto dai commi 14 e 15 della disposizione stessa.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi