Trasporto professionale: le novità 2025

Riportiamo un breve recap di tutte le principali novità di interesse per i conducenti professionali, per quello che riguarda il nuovo anno.
Ricordiamo che SIDA Formazienda, SIDA CQC e SIDA APC sono già allineati con le nuove disposizioni, e così pure i prodotti editoriali correlati primo tra tutti il “Documento di istruzioni 2025” che serve come attestato di formazione sul tachigrafo.
Lo scorso 27 dicembre 2024, giusto a ridosso della fine dell'anno, sono state pubblicate dal Ministero dell'Interno tre circolari che hanno ricordato importanti cambiamenti in materia di tachigrafo e normativa sociale a partire dall'inizio dell'anno nuovo, il 1° gennaio 2025. Ma ci sono anche novità nel Reg. 561/2006, con nuove deroghe sui tempi di guida e di riposo per i conducenti degli autobus.
Controlli su strada: verrà richiesta la documentazione relativa all'uso corretto del tachigrafo
La legge 166 del 14 novembre 2024 ha modificato l’art. 6 del D. Lgs. 144/2008 relativo ai controlli su strada dei veicoli per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo per il rispetto delle norme in materia sociale.
Riportiamo il nuovo comma 1-bis di detto art. 6: 1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.
La Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno prot. 38974 del 27 dicembre 2024 precisa che i conducenti devono recare al seguito, ed esibire a richiesta degli organi di controllo, la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo , a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell'onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174, comma 14, nei confronti dell'impresa stessa.
I trasporti internazionali nel 2025 sono consentiti solo con i veicoli dotati di tachigrafo digitale intelligente GEN2v2
In attuazione del primo “Pacchetto Mobilità” che mira a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, a partire dal 1° gennaio 2025, devono essere dotati di tachigrafo digitale intelligente 2ª versione (GEN2 v2) tutti i veicoli sup. a 3,5 t che operano su tratte internazionali che sono muniti di tachigrafo analogico, e i veicoli che, pur essendo muniti di tachigrafo digitale, sono stati immatricolati prima del 15 giugno 2019. Questa operazione prende il nome di retrofit.
A partire dal 19 agosto 2025, dovranno avere il tachigrafo intelligente di 2ª versione (GEN2 v2) anche i veicoli sup. a 3,5 t che operano su tratte internazionali e che sono muniti di tachigrafo digitale intelligente 1ª versione (GEN2 v1).
A partire dal 1° luglio 2026 sono soggetti allo stesso obbligo anche i veicoli che operano su tratte internazionali che hanno massa massima compresa tra le 2,5 t e le 3,5 t.
La Circolare del Ministero dell’Interno prot. 38985 del 27 dicembre 2024 ha comunicato la decisione della Commissione Europea di stabilire un periodo di tolleranza di due mesi: in questo modo, le imprese di autotrasporto hanno tempo fino al 28 febbraio 2025 per completare il retrofit senza incorrere in multe.
Il mancato aggiornamento del tachigrafo comporterà pesanti sanzioni e, in Italia, la sospensione della patente di guida per un periodo che varia da 15 giorni a tre mesi.
Obbligo di presentare ai funzionari addetti al controllo le registrazioni dei tachigrafi fatte nel giorno in corso e nel 56 giorni precedenti
Sempre a partire dal 1° gennaio 2025 è scattato l'obbligo di conservare a bordo del veicolo le registrazioni del tachigrafo del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti (anzichè 28).
Per leggere correttamente tutti i dati dell'apparecchio, si consiglia all'azienda di sostituire tutte le proprie carte tachigrafiche con quelle compatibili al 100%, del tipo Gen 2 vers. 2 (G2V2), che hanno più capacità di memoria per registrare tutti i dati aggiuntivi.
Il conducente non ha invece l'obbligo di sostituire la carta tachigrafica che ha in dotazione e può aspettare la naturale scadenza, se tale carta ha una memoria tale da registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso - dipende molto dalle sue ore di guida, se guida solo pochi giorni alla settimana o per poche ore, oppure guida full time.
Nella Circolare prot. 38980 del 27 dicembre 2024 del Ministero dell’Interno è indicata l’opportunità di procedere alla stampa delle attività, al fine di evitare la perdita dei dati. La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore, con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale.
Nuove deroghe sui tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale di persone
L’Unione Europea con il Regolamento UE 2024/1258 ha modificato il Reg. 561/2006 (disposizioni in vigore dal 22 maggio 2024) stabilendo nuove deroghe per gli autisti addetti al trasporto occasionale di persone, sia nazionale che internazionale
Una prima deroga riguarda l’interruzione di guida: in alternativa all'interruzione di guida di 45 minuti (oppure 15+30), l’autista di autobus può fare due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, la cui somma deve comunque garantire il riposo minimo di 45 minuti. Ad esempio le interruzioni di guida possono essere: 20+25 minuti, 19+26 minuti, 30+15, ecc.
Una seconda deroga riguarda il periodo di riposo giornaliero, che può essere rinviato di un’ora in più rispetto alla regola principale che impone di effettuare il riposo giornaliero nell’arco di 24 ore.
Il conducente può rinviare il periodo di riposo giornaliero di, al massimo, un'ora ma solo nel caso che:
- quel giorno abbia guidato per massimo 7 ore
- stia effettuando un servizio di durata pari o superiore a 6 giorni - in tal caso può sfruttare la deroga 1 volta sola
- stia effettuando un servizio di durata pari o superiore a 8 giorni - in tal caso può sfruttare la deroga 2 volte
Una terza deroga, che già esisteva per il trasporto internazionale, è ora consentita anche chi effettua il trasporto nazionale, ed è relativa al riposo settimanale. Il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto di passeggeri, puo rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
- dopo il ricorso alla deroga, il conducente usufruisca di due regolari periodi di riposo settimanale oppure di un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione e tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga
- il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo che sia del tipo digitale
- in caso di guida tra le 22 e le 6, vi siano piu conducenti a bordo oppure il periodo di guida di 4,5 ore sia ridotto a 3 ore
La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.
Fino a quando non sarà disponibile un foglio di viaggio digitale o il tachigrafo non si sarà adeguato, il conducente deve segnare queste deroghe su una copia del foglio di viaggio in formato cartaceo o elettronico.
Esenzione dall'obbligo del tachigrafo
Per effetto della Legge 177/2024, i veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori, sul territorio nazionale, sono esenti dall'obbligo di dotazione del tachigrafo.
Vedi anche:
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E continuo a sostenere che anche i veicoli adibiti a conto proprio devono essere soggetti alle medesime regole di omologazione, inquinamento, ecc del conto terzi. Altrimenti i carciofi marcianti di 50 anni fa non li toglieremo mai di torno una volta per tutte.
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