Pubblicato il : 25/10/2010
Legge 120/2010 e autotrasporto, le prime disposizioni operative
La legge 120/2010 in molti suoi articoli cita espressamente i conducenti professionali e gli autotrasportatori, responsabili di molti incidenti stradali a causa dell'inosservanza delle principali norme di sicurezza.
Cosa cambia in sostanza per chi guida un camion e per gli organi di Polizia che fanno i controlli? Cercheremo di sintetizzarlo in poche righe rimandando poi alla lettura completa della circolare che è stata emanata congiuntamente dal ministero dei Trasporti e dell'nterno su questo specifico argomento.
- Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria da parte di un veicolo immatricolato all’estero (con riferimento alle nuove norme sul cabotaggio contenute nella direttiva 1072/2009 anche se è citata una direttiva più vecchia): 5000 euro di sanzione + fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Trasporto abusivo da parte di veicolo estero (violazione articoli 26 e 46 della legge 298/74): ora ammesso il pagamento in misura ridotta - prima le multe dovevano essere notificate con i tempi e le incertezze che possiamo aspettarci.
- Disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico. Franchigia.
Viene stabilito che il tempo di franchigia per le attese per le operazioni di carico e scarico non può essere superiore, anche in caso di contratti non scritti, alle 2 ore. Questo vuol dire che al conducente, dopo 2 ore di attesa, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo. - Obbligo delle istruzioni scritte per il committente del trasporto.
Il decreto 286/2005, aggiornato con il DL 214/2008, già aveva specificato che, in caso di irregolarità del trasporto (eccesso di velocità, sovraccarico, ecc.) il responsabile non è solo il conducente ma anche il committente, il vettore e il caricatore. Ebbene, adesso c'è l'obbligo del committente di riportare sul documento di trasporto il numero di iscrizione all'albo del vettore o in alternativa fare una dichiarazione scritta. Inoltre deve dare delle istruzioni scritte al vettore su come effettuare il trasporto (sulla scheda di trasporto o allegate ai documenti equipollenti): se queste istruzioni non ci sono, al committente è applicata una sanzione di minimo 600 euro. - Documenti di trasporto irregolari – trasporto internazionale di merci o cabotaggio.
Adesso la violazione può essere contestata direttamente al conducente e non al vettore straniero. - Procedura di accertamento delle responsabilità.
Se c'è il contratto in forma scritta o un documento equipollente, i responsabili possono essere individuati direttamente dagli agenti che hanno fermato il veicolo; se non c'è, occorre richiederlo attraverso una specifica procedura d'ufficio dettagliata con un modulo apposito nella circolare del 15 settembre 2010. - Imballaggi e unità di movimentazione.
Se la merce da trasportare è imballata oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Se mittente e destinatario si sono accordati diversamente (ad esempio il destinatario deve restituire i pallet al mittente) il vettore non è responsabile di questo tipo di trasporto e comunque deve essere pagato. - Obbligo di ispezione in caso di incidente.
Nel caso di incidenti con danni a persone o cose provocato da un veicolo di peso superiore a 3,5 tonnellate le nuove disposizioni prevedono il controllo in capo al vettore del rispetto dei tempi di guida e di riposo dell'anno in corso.
Vedi anche:
25/10/2010
Pubblicata una circolare che spiega agli organi di controllo cosa fare in caso di irregolarità di trasporto
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